Decreto AI del 10 giugno: per gli avvocati la formazione diventa centrale

In sintesi

  • Il decreto del 10 giugno rende centrale la formazione IA come tema organizzativo dello studio legale.
  • Ogni studio dovrebbe sapere quali strumenti vengono usati, da chi, su quali dati e con quale controllo finale del professionista.
  • La priorità pratica è censire gli strumenti, definire usi ammessi, usi delicati e usi critici, poi tradurre tutto in policy interna.
  • Il rischio principale resta la delega del giudizio: fonti, citazioni, dati e coerenza difensiva vanno sempre verificati.

IA per Avvocati · Decreto 10 giugno

Formazione, controllo, responsabilità.

Il decreto porta l’intelligenza artificiale dentro l’organizzazione reale dello studio legale: strumenti autorizzati, dati caricabili, limiti operativi e responsabilità del professionista.

Il decreto del 10 giugno porta gli avvocati davanti a un tema organizzativo di primaria importanza, lasciato spesso in sospeso o delegato alla buona volontà dei singoli: la formazione. Gestire uno studio legale comporta scadenze perentorie, emergenze continue e la necessità di processare enormi moli di documenti in tempi ridotti. In questo contesto di pressione lavorativa, l’ingresso delle nuove tecnologie negli studi perde definitivamente la connotazione di esperimento individuale per assumere la dimensione di una procedura strutturata.

L’uso degli strumenti IA nello studio non può restare spontaneo, individuale o improvvisato. Uno studio deve decidere formalmente chi è autorizzato a usare gli applicativi, per svolgere quali specifiche mansioni, caricando quali dati e rispettando quali limiti operativi. L’assenza di regole interne trasforma una potenziale efficienza organizzativa in una minaccia diretta alla sicurezza delle informazioni, all’integrità del segreto professionale e alla responsabilità della struttura.

Decisione interna

Autorizzare l’uso dell’IA significa stabilire chi può usarla, su quali attività e con quali dati. La scelta va documentata, comunicata e aggiornata.

Responsabilità

Il controllo finale resta del professionista. L’output non entra nell’atto senza verifica puntuale di fonti, dati, citazioni e coerenza difensiva.

Finora l’IA è entrata negli studi spesso dal basso, quasi di nascosto:

  • un professionista prova un chatbot per sintetizzare le motivazioni di una sentenza complessa della Cassazione;
  • un collaboratore usa un assistente algoritmico per riordinare gli appunti presi in udienza, magari durante l’escussione di un teste;
  • qualcuno carica una bozza di atto di citazione per correggere la sintassi o alleggerire il periodo;
  • qualcun altro chiede al sistema una scaletta logica per strutturare una diffida stragiudiziale o una memoria di replica.

L’uso di queste soluzioni esiste già nella pratica quotidiana. Avviene in silenzio, fuori da un controllo centralizzato e strutturato, anche quando lo studio non lo ha formalmente deciso o regolamentato tramite una chiara policy di sicurezza.

Il Decreto riguarda (anche) gli Avvocati

Per chi esercita la professione forense, l’intelligenza artificiale entra in attività coperte da un peso professionale ed un carico di responsabilità preciso e non delegabile. L’automazione investe la lettura integrale dei documenti di causa, la ricerca dei precedenti giurisprudenziali, la sintesi dei testi complessi, la preparazione materiale delle bozze, la classificazione dei numerosi allegati e la gestione delle informazioni sensibili ricevute dal cliente durante i colloqui.

Quando uno strumento informatico interviene in queste operazioni critiche, incide pesantemente sul modo in cui l’avvocato legge il fascicolo, seleziona i fatti storici rilevanti e prepara la strategia di difesa. Una macchina che filtra le informazioni orienta inevitabilmente l’attenzione del professionista, scartando dettagli che potrebbero rivelarsi determinanti in dibattimento o in fase di redazione di un contratto aziendale. Per questo motivo lo studio deve sapere esattamente in quali processi lavorativi viene impiegato l’algoritmo, con quali dati forniti in pasto al sistema, con quali filtri operativi di controllo sull’output generato e con quale assunzione finale di responsabilità da parte del dominus o del firmatario materiale dell’atto processuale.

La legge 132/2025 aveva già fissato il principio direttivo per le professioni intellettuali. L’intelligenza artificiale rappresenta un’attività puramente strumentale e di supporto logistico. L’elaborazione algoritmica resta perennemente assoggettata alla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista iscritto all’albo. Il decreto del 10 giugno si collega saldamente a questa impostazione originaria, calandola nella dimensione formativa e organizzativa degli studi professionali. L’adozione di un software richiede rigore, conoscenza approfondita delle sue criticità tecniche e assoluta consapevolezza dei limiti di impiego nella redazione degli atti.

Metodo di studio

Dal tool isolato alla procedura controllata

Flusso operativo: inventario, autorizzazione, formazione, controllo 1. Inventario 2. Regole 3. Formazione 4. Controllo strumenti già usati account e dati autorizzazioni limiti operativi ruoli, casi d’uso errori ricorrenti verifica finale responsabilità

La formazione oltre il corso sul prompt

La formazione sull’intelligenza artificiale per avvocati deve smarcarsi rapidamente dalle logiche puramente informatiche per rispondere a interrogativi concreti di natura pratica, legale e gestionale:

  • quali strumenti possono essere installati in sicurezza sui terminali di studio e condivisi tra i collaboratori;
  • quali tipologie di dati devono restare categoricamente fuori dalle interfacce di questi applicativi per evitare violazioni della riservatezza;
  • quali attività specifiche del mandato difensivo possono ricevere l’assistenza diretta dell’IA;
  • quali output testuali devono essere sempre controllati parola per parola dal titolare della pratica;
  • quando risulta strettamente necessario informare il cliente dell’impiego di queste tecnologie per trattare la sua vicenda personale o aziendale;
  • chi risponde patrimonialmente e disciplinarmente davanti all’ordine se l’output contiene un errore materiale inserito nel documento finale;
  • come si documenta nel fascicolo telematico o nell’archivio fisico l’uso dello strumento per dimostrare in ogni sede la massima diligenza professionale.

La formazione deve produrre criteri, non solo competenze d’uso.

Lo studio deve trasformare l’apprendimento in scelte operative: strumenti ammessi, dati esclusi, attività autorizzate, controlli obbligatori e tracciabilità minima.

Dati

Quali informazioni possono essere trattate e quali restano fuori dagli strumenti generalisti.

Output

Quali testi richiedono verifica integrale prima di diventare atto, parere o comunicazione al cliente.

Il rischio vero: delegare il giudizio

L’errore peggiore e più gravido di conseguenze nella pratica legale quotidiana consiste nel trattare una bozza prodotta dall’IA come se avesse autorità professionale intrinseca, abdicando al dovere di controllo. Il professionista ha l’obbligo di analizzare e validare in prima persona ogni costrutto giuridico generato.

Ogni singola parola depositata in un tribunale o inviata a una controparte impegna la responsabilità civile, penale e deontologica dell’avvocato.

Una risposta plausibile alla prima lettura risulta assai frequentemente sbagliata alla verifica certosina delle fonti del diritto.

Una sintesi ordinata e apparentemente impeccabile tradisce facilmente le sfumature tecniche di un documento, appiattendo concetti giuridici complessi a favore della mera scorrevolezza verbale.

Una citazione giurisprudenziale apparentemente precisa, dotata di data, sezione e numero di ruolo, si rivela in innumerevoli casi inesistente o palesemente applicata fuori dal suo naturale contesto processuale.

Un ragionamento ben scritto e persuasivo sul piano retorico presenta fragilità logiche evidenti se sottoposto all’esame critico di un magistrato giudicante o della difesa avversaria.

Affidare il ragionamento giuridico a un generatore automatico di testo equivale a rinunciare alla funzione centrale e qualificante della professione forense.

Che cosa dovrebbe fare uno studio adesso

Ogni studio legale dovrebbe partire con urgenza da un inventario reale e capillare degli strumenti tecnologici già in uso sulle scrivanie dei soci, dei collaboratori e del personale di segreteria. Occorre censire account personali creati per rapida comodità, versioni gratuite di chatbot di largo consumo, abbonamenti individuali acquistati in totale autonomia, funzioni IA silenti e integrate all’interno di software gestionali di uso abituale, strumenti di trascrizione audio impiegati durante le riunioni, motori di ricerca potenziati e assistenti semantici per la disamina dei file in formato PDF.

Terminata l’indagine interna, l’organizzazione ha il dovere di distinguere i livelli di autorizzazione e profilare l’utilizzo della tecnologia.

Usi ammessi

Correzione ortografica avanzata, semplice formattazione di testi neutri, estrazione di date anagrafiche da elenchi. Attività a basso impatto che non intaccano il contenuto logico-giuridico della pratica.

Usi delicati

Ricerca preliminare di orientamenti dottrinali o predisposizione di prime bozze schematiche. I risultati vanno riscontrati su banche dati giuridiche tradizionali, istituzionali e certificate.

Usi critici

Caricamento di referti clinici, documentazione sanitaria, informative di reato, visure penali, contratti riservati o materiali inerenti modelli organizzativi aziendali.

Esistono infine usi da vietare o da autorizzare solo con cautele forti e procedure tracciate. Il caricamento di referti clinici, documentazione sanitaria, informative di reato, visure penali, contratti riservati o documentazione inerente i modelli organizzativi aziendali rientra in questa fascia critica ad altissimo rischio di esposizione. La tutela ferrea della privacy del dato impedisce l’impiego superficiale di questi file e impone l’adozione esclusiva di applicativi sviluppati appositamente per garantire l’isolamento dei server e impedire contrattualmente l’addestramento dei modelli esterni sulle informazioni strettamente confidenziali dei clienti.

L’intelligenza artificiale nello studio legale rappresenta ormai un’infrastruttura di lavoro stabile, permanente e pervasiva nell’intero settore legale. Quando una specifica tecnologia diventa a tutti gli effetti un’infrastruttura organizzativa, servono regole d’ingaggio chiare, procedure codificate, responsabilità definite senza alcun margine di ambiguità e una formazione metodica estesa a tutti i livelli dello studio. Chi prende sul serio il perimetro dettato dal decreto del 10 giugno dovrebbe partire dalla scrittura scrupolosa di una policy di studio e dalla programmazione di un percorso formativo interno severo e pragmatico, ben prima ancora di valutare l’acquisizione di un nuovo applicativo commerciale sul mercato.

IAperAvvocati tornerà in modo specifico, sistematico e approfondito su questo tema, attraverso la condivisione di materiali operativi concreti e immediatamente applicabili alla routine lavorativa: forniremo schemi per la redazione della policy di studio, checklist dettagliate per autorizzare l’uso degli strumenti in assoluta sicurezza e percorsi formativi pensati in via del tutto esclusiva per chi lavora davvero ogni giorno affrontando la stesura di atti processuali complessi, i bisogni dei clienti e il peso ineludibile della responsabilità professionale.


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